Terremoto: proroghe dei lavori per case “B” e “C”, le disposizioni del Comune dell’Aquila

Una perizia asseverata del direttore dei lavori da depositare almeno 30 giorni prima del termine delle opere e la necessità di allegare le eventuali richieste dei proprietari delle singole unità immobiliari alle domande di proroga degli interventi sulle parti comuni. Queste le principali novità sulle richieste di prosecuzione dei lavori di riparazione delle case danneggiate dal terremoto e classificate B e C, contenute in un avviso del servizio Emergenza e Ricostruzione del Comune dell’Aquila. Il provvedimento, pubblicato integralmente nella pagina iniziale del sito internet www.comune.laquila.it, sezione ‘terremoto-aggiornamenti”, ha l’obiettivo di rendere più chiari gli aspetti di questo particolare argomento, che riveste un’importanza essenziale soprattutto per l’assistenza. Si ricorda, infatti, che, una volta che sono decorsi i termini previsti nel preventivo di spesa del tecnico incaricato o comunque di 6 mesi per gli immobili B e di 7 per quelli C dalla data di rilascio del contributo definitivo, le famiglie interessate decadono da ogni forma di assistenza (contributo di autonoma sistemazione, affitto concordato, ospitalità alberghiera). Circostanza prevista dall’articolo 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3827 e dalla successiva ordinanza n. 3857. L’assistenza, al contrario, può essere mantenuta in caso il Comune accordi la prosecuzione degli interventi, nei modi indicati nell’avviso in questione.
A partire da lunedì 21 febbraio il servizio Emergenza e Ricostruzione prenderà in considerazione solo le richieste di proroga inoltrate dal beneficiario del contributo definitivo, che siano corredate da una perizia asseverata a firma del direttore dei lavori incaricato. Tale perizia dovrà attestare situazioni di particolare complessità delle opere in corso. Sarà necessario allegare un’adeguata documentazione che motivi la necessità di proroga della conclusione dei lavori. Nella perizia, inoltre, dovrà essere indicato in modo preciso la durata della proroga richiesta, riportando un periodo o una data esatta. Dovrà essere presente anche la sottoscrizione per accettazione dell’impresa che sta eseguendo le opere. La domanda dovrà essere acquisita al protocollo del Comune almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini. Inoltre, in caso la richiesta sia relativa alle parti comuni degli edifici, l’amministratore del condominio o il rappresentante di tali parti comuni dovrà allegare le eventuali richieste di proroghe per le unità immobiliari appartenenti allo stesso edificio. Ciò, se i singoli proprietari o comunque gli aventi diritto vorranno usufruire di questa opportunità. Tutte le domande dovranno riportare espressamente il nominativo del beneficiario, il protocollo rilasciato al momento della consegna della richiesta di contributo e il termine di conclusione dei lavori.
Il servizio Emergenza e Ricostruzione effettuerà una valutazione su tali istanze e, se ritenute fondate, rilascerà l’autorizzazione alla prosecuzione delle opere. Le richieste pervenute fino a domani, 19 febbraio, saranno istruite solo se comprensive di una perizia asseverata. Quanto alla sospensione dei lavori, il servizio Emergenza e Ricostruzione ha chiarito nello stesso avviso che questo istituto non è contemplato dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del 2009 (che ha disciplinato le modalità per la riparazione degli edifici classificati B e C). Pertanto, il direttore dei lavori può autonomamente disporla, ma non vengono sospesi i termini per la conclusione dell’intervento e, di conseguenza, nemmeno quelli per poter beneficiare dell’assistenza. L’unico modo per poter spostare i termini per la fine delle opere è quello di richiedere una proroga, con i criteri riportati nell’avviso.


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