Terremoto: proroghe dei lavori per case “B” e “C”, le disposizioni del Comune dell’Aquila
Posted by Antonio Giampaoli | 2011-02-18 | Commenti: 3 | Letto 988365 volte
A partire da lunedì 21 febbraio il servizio Emergenza e Ricostruzione prenderà in considerazione solo le richieste di proroga inoltrate dal beneficiario del contributo definitivo, che siano corredate da una perizia asseverata a firma del direttore dei lavori incaricato. Tale perizia dovrà attestare situazioni di particolare complessità delle opere in corso. Sarà necessario allegare un’adeguata documentazione che motivi la necessità di proroga della conclusione dei lavori. Nella perizia, inoltre, dovrà essere indicato in modo preciso la durata della proroga richiesta, riportando un periodo o una data esatta. Dovrà essere presente anche la sottoscrizione per accettazione dell’impresa che sta eseguendo le opere. La domanda dovrà essere acquisita al protocollo del Comune almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini. Inoltre, in caso la richiesta sia relativa alle parti comuni degli edifici, l’amministratore del condominio o il rappresentante di tali parti comuni dovrà allegare le eventuali richieste di proroghe per le unità immobiliari appartenenti allo stesso edificio. Ciò, se i singoli proprietari o comunque gli aventi diritto vorranno usufruire di questa opportunità. Tutte le domande dovranno riportare espressamente il nominativo del beneficiario, il protocollo rilasciato al momento della consegna della richiesta di contributo e il termine di conclusione dei lavori.
Il servizio Emergenza e Ricostruzione effettuerà una valutazione su tali istanze e, se ritenute fondate, rilascerà l’autorizzazione alla prosecuzione delle opere. Le richieste pervenute fino a domani, 19 febbraio, saranno istruite solo se comprensive di una perizia asseverata. Quanto alla sospensione dei lavori, il servizio Emergenza e Ricostruzione ha chiarito nello stesso avviso che questo istituto non è contemplato dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del 2009 (che ha disciplinato le modalità per la riparazione degli edifici classificati B e C). Pertanto, il direttore dei lavori può autonomamente disporla, ma non vengono sospesi i termini per la conclusione dell’intervento e, di conseguenza, nemmeno quelli per poter beneficiare dell’assistenza. L’unico modo per poter spostare i termini per la fine delle opere è quello di richiedere una proroga, con i criteri riportati nell’avviso.
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