Gran Sasso Institute: maxi-emendamento al decreto semplificazioni approvato al Senato.

Con 246 sì, 33 no e 2 astensioni, il Senato della Repubblica ha votato la fiducia al maxi-emendamento del Governo sul decreto Semplificazioni. Il provvedimento torna ora alla Camera dei Deputati, per essere convertito entro il 9 aprile.

Articolo 31
Cancellata la peer review per progetti ricerca degli under 40
Il comma 2 dell’articolo abroga la normativa sul meccanismo di valutazione tra pari (peer review), che dal 2007 ha permesso di assegnare ai migliori ricercatori under 40 i fondi pubblici per la ricerca. I commi abrogati riguardavano anche l’assegnazione di una quota non inferiore al 10% dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) da destinare ai progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai 40 anni. Il fondo, pari al 10% del FIRST, viene però reinserita nel comma 3 dell’articolo 31 del decreto Semplificazioni, che prevede che tali fondi siano destinati ai ricercatori di età inferiore a 40 anni, “secondo procedure stabilite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.

Articolo 31
Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute – GSSI
Dopo l’articolo 31 è inserito il seguente: «Art. 31-bis. – (Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute – GSSI). – 1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell’Abruzzo mediante la ricostituzione e il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo e di realizzare un polo di eccellenza internazionale grazie alla valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche già esistenti nel territorio, nonché di favorire l’attrazione di risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di base, è istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI).
2. La scuola ha come soggetto attivatore l’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e opera in via sperimentale per un triennio a decorrere dall’anno accademico 2013-2014. L’INFN, sulla base delle risultanze del lavoro del comitato ordinatore di cui al comma 4, coinvolge università e ove necessario altri enti di ricerca.
3. La scuola ha l’obiettivo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base e dell’intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell’innovazione e dello sviluppo territoriale), attraverso attività didattica post-laurea, e di formare ricercatori altamente qualificati. A tal fine, la scuola attiva, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, secondo quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, come da ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi di dottorato di ricerca, con particolare riguardo alla dimensione internazionale e al rapporto con le imprese ad alto contenuto scientifico e tecnologico, e cura altresì attività di formazione post-dottorato.
4. Il piano strategico, che individua le istituzioni universitarie da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti della scuola sono elaborati in fase di costituzione da un comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Il comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è composto da cinque esperti di elevata professionalità. Il comitato opera a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Fino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attività della scuola è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sui fondi per la ricostruzione dell’Abruzzo di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto- legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, la scuola può assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Articoli 30-32-33
Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca
Sarà più semplice avviare progetti di ricerca internazionale e di ricerca industriale, attraverso l’eliminazione di una serie di ostacoli. Ad esempio, sono consentite formule di variazione dei progetti industriale o la possibilità, per le imprese, di evitare le procedure ordinarie dell’iter di valutazione dei progetti provvedendo, con oneri a proprio carico, a verificare e attestare il possesso di determinati requisiti.
Al fine di assicurare la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati e alle attività dei progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi.
Altre norme riguardano la semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo per finanziare, ad esempio, con risorse nazionali, progetti a esclusiva ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma non ammessi al relativo finanziamento.
Previsto il collocamento in aspettativa del personale per attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell’Unione europea o internazionali.
 



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