Spending review: niente soppressione di enti di ricerca

Dopo una riunione durata oltre 7 ore, il Consiglio dei ministri, iniziato alle 18 di giovedì, ha dato il via libera poco prima dell’una di notte al decreto legge sui tagli alle spese della Pubblica amministrazione, la cosiddetta «spending review». Nel la notte il presidente del Consiglio Monti i ministri e il commissario Bondi hanno tenuto una conferenza stampa sui contenuti del provvedimento terminata poco dopo le 2.

Sul sito del Governo è possibile leggere il comunicato con una sintesi del provvedimento: http://www.palazzochigi.it/GovernoInforma/appoggio/comunicato.pdf

Vediamo i punti rilevati per il pubblico impiego in generale e per gli enti di ricerca in particolare:

  • Spese per beni e servizi: sono state individuate 72 categorie merceologiche per le quali la Pubblica Amministrazione non potrà spendere più della mediana (quando un’indicatore statistico va di moda…!) calcolata su tutte le amministrazioni  per, ad esempio, “le spese di cancelleria e quelle per i carburanti; il consumo di energia elettrica; le spese di pulizia e quelle postali, i buoni pasto, le spese per pubblicità, quelle per la somministrazione di pasti nelle scuole e ospedali. Per ciascuna di queste merceologie è stata confrontata la spesa di ciascuna amministrazione con quelle omologhe, prendendo in considerazione il numero di dipendenti e la popolazione residente“. Sarà interessante cosa succede all’INFN, ente di ricerca che costruisce ed opera apparati tecnologici dall’enorme consumo di energia elettrica, che rappresentano il cuore della sua attività, non certo qualche ettaro di lampadine a incandescenza lasciate accese anche di giorno…
  • Anche gli enti di ricerca, “fermo restando la riduzione degli organici da operare ai sensi del decreto legge 138 del 2011″, dovranno ridurre gli uffici dirigenziali (di livello generale e di livello non generale) e le relative dotazioni organiche, in misura “non inferiore al 20% di quelli esistenti”. “Devono inoltre procedere a una rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale non inferiore al 10%”. Inoltre, dovranno procedere a una riorganizzazione attraverso:
    • il riordino delle competenze degli uffici e l’eliminazione delle duplicazioni
    • una riorganizzazione degli uffici periferici su base regionale o interregionale
    • una unificazione delle strutture con funzioni logistiche e strumentali (gestione del personale e dei servizi comuni)
  • Per il personale che, a valle della riduzione degli organici, risulterà in soprannumero, si aprono due strade:
    • risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che, in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’ultima riforma introdotta dal decreto legge n. 201 del 2011, avrebbero ottenuto la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014. Il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione
    • le regole ordinarie previste per la mobilità.
  • Altre misure di risparmio:
    • A partire dal 2013, un limite pari al 50% della spesa sostenuta per il 2011 da applicarsi all’acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, oltre che all’acquisto di buoni taxi.

    • divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza a  soggetti, già appartenenti ai ruoli dell’amministrazione e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell’incarico di studio o consulenza.

    • Abrogata la normativa in materia di vice dirigenza.

    • Per quanto riguarda il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche  di qualifica dirigenziale, viene stabilito a 7 Euro il limite al valore nominale. Tutte le disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a partire dal 1 ottobre 2012.
    • Le ferie e i riposi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto prevedono gli ordinamenti dell’amministrazione di appartenenza e in nessun caso danno diritto alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La violazione della norma comporta il recupero delle somme indebitamente erogate ed è fonte di responsabilità amministrativa e disciplinare per il dirigente responsabile.

    • Le amministrazioni dovranno stipulare convenzioni con il MEF per omogeneizzare il sistema di pagamento degli stipendi, oppure rinegoziare i contratti vigenti, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore al 15%.

  • vincoli al turn over per il sistema universitario statale e per gli enti di ricerca: si prevede l’adeguamento alla normativa già in vigore preso le altre pubbliche amministrazioni, in materia di limitazione alle nuove assunzioni: 20% del personale cessato fino al 2014, che passa al 50% nel 2015 e al 100% a partire dal 2016.

Sono scomparse, infine, rispetto alla bozza di decreto circolata ieri, le soppressioni di Enti di Ricerca. C’è sicuramente da tirare un sospiro di sollievo in questo senso: sia per la brutalità con la quale venivano semplicemente cancellati con un tratto di penna interi enti di ricerca, anche molto importanti, facendone confluire personale e funzioni in modo da compromettere l’efficienza dell’intero sistema, sia perché si sottoponeva a un’ennesima riorganizzazione sostanzialmente l’intero settore,  bloccandolo probabilmente per molti mesi.

C’è tuttavia da mantenere molto alta l’attenzione su questo tema, evidentemente molto in voga presso qualche funzionario di qualche ministero, ricordando che riorganizzare e rendere più efficiente la Pubblica Amministrazione è possibile, anche nel Comparto Ricerca, ma occorre coinvolgere, oltre evidentemente il Ministro dell’Università e della Ricerca, anche gli organi e il personale degli Enti coinvolti.

C’è inoltre da sollecitare il MEF a – finalmente – autorizzare i bandi e le assunzioni degli Enti Pubblici di Ricerca, fermi dall’inizio del 2012, che sono stati richiesti dalle amministrazioni comunque nel rispetto del limite del turnover vigente, in modo tale che non ci sia una manovra aggiuntiva, di blocco totale del turnover, introdotta in forma surrettizia e non attraverso le forme costituzionalmente previste.



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