Violenza sessuale, le motivazioni della sentenza che confermò l’arresto dell’ex militare Tuccia

Sussistono i «gravi indizi di colpevolezza» a carico di Francesco Tuccia, l’ex militare irpino accusato di violenza sessuale e tentato omicidio ai danni di una studentessa, avvenuta nello scorso febbraio davanti alla discoteca «Guernica» di Pizzoli. La terza sezione penale della Cassazione spiega così perché, il 28 giugno scorso, decise di confermare la custodia cautelare per il giovane, che, dopo un periodo passato in carcere, ha ottenuto gli arresti domiciliari. In merito all’accusa di violenza sessuale, i giudici della Suprema Corte, nella sentenza 36774 depositata ieri, osservano che «se non può escludersi l’esistenza di un iniziale consenso» della ragazza «a un rapporto sessuale», tale consenso però «razionalmente è stato considerato non esteso a un rapporto particolarmente violento e cruento e comunque revocato nel momento in cui si sono prodotti i primi effetti cruenti». Quanto al delitto di tentato omicidio, la Cassazione parla di «deduzioni coerenti» da parte del tribunale del Riesame (che confermò la misura cautelare emessa dal gip per Tuccia): «Il tribunale», si legge nella sentenza, «ha ritenuto che l’indagato, quantomeno, si sia chiaramente rappresentato e abbia consapevolmente voluto provocare lesioni gravissime, razionalmente ricollegando tale deduzione non soltanto all’entità e alla significatività della condotta lesiva direttamente posta in essere ma anche al determinante abbandono al gelo della donna, seminuda, con imponente emorragia in corso e in stato di incapacità di provvedere a se stessa». Secondo l’avvocato di parte civile Enrico Gallinaro, «la Cassazione stigmatizza un quadro che ritengo oggettivo e inopinabile, di gravità tale e connotati tali che non può essere interpretato che così». «La Corte», aggiunge Gallinaro, «ha tutti gli strumenti per valutare gli elementi in modo freddo e lucido, anche rispetto alla data del fatto». Quanto al passaggio dei giudici in cui non viene escluso un «iniziale consenso» da parte della vittima, Gallinaro ribadisce che «il consenso presuppone la piena capacità di intendere e volere della persona e, date le condizioni della ragazza, non si può parlare di consenso. Però», conclude, «il discorso della Cassazione è rispettabile quando dice “non si può escludere”, forse perché non è trasportata di forza fuori dalla discoteca».
 



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