Terremoto: novità per i centri storici

(di Sante Acitelli)-Interessante novità per i centri storici, non in relazione alle modalità di erogazione dei contributi ma per quanto riguarda la gestione degli aggregati.

Si ricorda che si è in attesa di una ordinanza destinata, esclusivamente, ai centri storici dove (vedi articoli precedenti nel blog) si preannunciava la condizione di individuare gli aggregati tra particelle catastali per dar via ad un'azione congiunta e condivisa tra i proprietari delle case in muratura dei centri storici; è una condizione sacrosanta per iniziare la Ricostruzione in quanto sarebbe un nonsenso se un proprietario ristrutturasse/ricostruisse una casa ed il suo vicino non facesse altrettanto lasciando in stato di pericolo mura portanti o solai o scale; ecco quindi l'esigenza di dover intervenire in modo comune. Ciò era già previsto in costruzioni organizzate in condomini e costruite NON in muratura, adesso con l'ordinanza n° 3820, art. n° 7, vengono indicate le linee guida. Vediamo i punti più salienti.

- Nel caso di aggregati edilizi (insiemi di particelle catastali) in muratura (in pietra) senza soluzione di continuità (uno attaccato all'altro) si deve procedere con un intervento unitario se la superficie misurata a terra è superiore a 300 mq e fino a 1000 mq.; quindi un unico progetto dove un progettista, un direttore dei lavori ed un responsabile della sicurezza coordinino i progettisti, i direttori dei lavori ed i responsabili della sicurezza di ogni unità abitativa (es. tizio incarica i suoi tecnici, caio lo stesso, questi tecnici dovranno essere coordinati da tecnici incaricati dall'amministratore).

- Tutti i proprietari delle unità immobiliari dovranno costituirsi in consorzio temporaneo se non è costituito il condominio, eleggendo un legale rappresentante; tale consorzio è validamente costituito se rappresentato almeno dal 51% delle superfici di tutte le unità immobiliari (es. sommando tutte le superfici sia abitative sia cantine, stalle ecc.., se sono rappresentate almeno per il 51% il consorzio si deve intendere costituito anche se non lo accettino altri proprietari o siano essi assenti o introvabili).

- Per l'esecuzione degli interventi il consorzio si sostituisce anche ai proprietari che NON hanno aderito alla delibera della maggioranza (ciò comporta che si provvederà ad incaricare, un unico progettista, direttore lavori e responsabile della sicurezza).

- Femo restando che i contributi rimangono quelli individuati nelle precedenti ordinanze gli interventi di rafforzamento o miglioramento sismico sono finanziati fino ad un irnporto massimo cornplessivo per l'intero aggregato pari alla somma degli importi spettanti a ciascuno degli edifici; nel caso nell'aggregato esistano tipologie diverse di danno (per es. A, B, C, E insieme)  gli importi dei contributi relativi ad edifici con esito B, C possono essere maggiorati del 30% e quelli degli edifici con esito A possono essere equiparati a quelli di edifici con esito B, ma senza la citata maggiorazione del 50%. Tale somma deve essere utilizzata per le parti strutturali dell'aggregato viste nella loro interezza secondo le necessità indicate dal progetto redatto dal tecnico incaricato indipendentemente dal diritto al contributo delle singole parti.

- Se una unità immobiliare ha diritto ad un certo contributo ed un'altra ad un altro contributo, la somma dei contributi verrà decurtata della parte comune altrimenti leparti comuni verrebbero finanziate due volte.

Da questa lettura appare evidente la necessità di DOVER fare gruppo, superando diatribe, sospetti o gelosie ed invidie ma dimostrando che, INSIEME, la Ricostruzione dipende dalla nostra volontà e capacità di credere nel futuro.

cifone



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