Linee guida per la Ricostruzione dei centri storici: il decreto di Chiodi

Detta termini e procedure per la definizione dei centri storici e per la predisposizione e l’attuazione dei piani di ricostruzione da parte della Municipalità il decreto (n. 3 del 9/03/10) del Commissario per Ricostruzione, Gianni Chiodi.
Il provvedimento precisa che entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso il Commissario medesimo definisca gli orientamenti e i criteri generali finalizzati alla ripianificazione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. L’obiettivo è quello di assicurare la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell’abitato e la ricostituzione armonica del tessuto urbano abitativo e produttivo nelle aree colpite dal sisma. Tali criteri dovranno servire anche a rafforzare i legami e le relazioni fra la città capoluogo – L’Aquila – e gli altri centri del territorio circostante. (Art. 1)
Il decreto considera centro storico della città dell’Aquila e delle sue frazioni della le parti del territorio comunale costituite da elementi portanti quali i nuclei ­che rivestono carattere storico, artistico e di pregio ambientale. A questo scopo possono essere ricomprese nel perimetro anche le aree adiacenti il centro storico necessarie alla realizzazione di opere di urbanizzazione. La perimetrazione può ricomprendere anche immobili non aventi le caratteristiche precedenti purché adiacenti il centro storico e danneggiati dal sisma. Dei nuclei in questione fanno parte quelli di particolare interesse, all’interno dei quali ci siano edifici distrutti o gravemente danneggiati, che siano stati dichiarati inagibili o da demolire con ordinanza sindacale o che presentino sulla base delle schede di rilevamento un danno grave o gravissimo, superino il 70% degli edifici esistenti. E’ inoltre rilevante la posizione degli edifici storici e vincolati ai sensi del codice dei Beni culturali. (Art. 2)
L’art. 3 delinea i ruoli dei Sindaci del “cratere” in questo ambito. I Primi Cittadini, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, predispongono la perimetrazione con i relativi allegati e promuovono il raggiungimento dell’intesa con il Commissario delegato per la ricostruzione (il Presidente della Regione Abruzzo) e con il Presidente della Provincia, per quanto di sua competenza. L’atto di perimetrazione è approvato d’intesa ed è pubblicato nell’albo pretorio. Tale atto non può comportare mutamenti, modifiche, integrazioni e sostituzioni degli strumenti urbanistici vigenti e delle rispettive norme tecniche di attuazione nonché delle normative in materia ambientale e della disciplina dei vincoli.
I Piani di ricostruzione costituiscono il “cuore” del decreto commissariale, essendo le basi per consentire ai Comuni, e dunque ai cittadini, di avviare, con elementi certi, la ricostruzione dei vari centri devastati dal sisma. All’art. 4 è previsto che per ciascun Comune siano definiti uno o più piani del genere, nel rispetto di alcune condizioni. Tra queste, l’ndividuazione di una o più parti che si configurino come ambiti urbanistici ed edilizi significativi finalizzati ad un insieme di interventi integrati e la delimitazione degli ambiti ricadenti in strade o altri spazi pubblici.
Per il centro storico dell’Aquila (definito centro edificato principale) viene previsto un regime speciale, che prevede che ciascun possa, di norma, includere uno o più edifici, che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
a. edificio strategico o speciale;
b. edificio vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Sempre per quanto attiene i piani di ricostruzione, è previsto all’art. 5 che essi assicurino la ripresa socio – economica del territorio di riferimento, promuovano la riqualificazione dell’abitato e facilitino il rientro delle popolazioni nelle abitazioni recuperate a seguito dei danni provocati dal terremoto. Inoltre, individuano gli interventi idonei a garantire la migliore sicurezza delle costruzioni e rilevano lo stato dei luoghi attuale e tengono conto, ove possibile, di quello preesistente agli eventi sismici. Contengono infine le modalità di collegamento dei vari ambiti, individuano i settori di intervento e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare e definiscono la programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche e private.
Nel loro ruolo di “motori” della ricostruzione, i Sindaci (art. 6), entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto di perimetrazione, definiscono e rendono note le proposte degli ambiti da assoggettare a piani di ricostruzione. Successivamente pubblicano un avviso con il quale richiedono ai proprietari interessati, singolarmente o in forma associata, di presentare proposte di intervento per i propri immobili, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso stesso. Una volta acquisite le proposte, i Primi Cittadini verificano l’ammissibilità delle stesse e ne effettuano la valutazione. Lo stesso articolo 6 detta i tempi per i piani per la ricostruzione, che vanno adottati con atto del Sindaco e affissi all’albo pretorio affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. Nei successivi 15 giorni qualunque interessato può presentare osservazioni. Entro 10 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni, il Sindaco indice una conferenza di servizi per l’acquisizione dei pareri, nulla osta ed altri atti di assenso; poi decide sulle osservazioni e trasmette il piano al Consiglio comunale, che lo approva nei successivi 15 giorni. Infine, decorsi ulteriori 15 giorni dal termine di approvazione del piano, il Sindaco procede con proprio atto all’approvazione del piano.
Le modalità di attuazione dei piani di ricostruzione sono contenute nell’art. 7. Tra queste modalità, merita una particolare segnalazione quella riguardante i singoli edifici ricompresi nella perimetrazione e classificati nelle verifiche di agibilità con categoria A, B e C, facenti parte funzionalmente, strutturalmente e tipologicamente di aggregati che nel loro complesso si presentino gravemente danneggiati. Questi sono inclusi nei piani di ricostruzione, mentre quelli che non presentino tali caratteristiche possono essere oggetto di lavori secondo le prescrizioni contenute nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778/09 (per gli immobili A) e 3779/09 (per quelli B e C).. I piani di ricostruzione possono inoltre individuare edifici o loro aggregati classificati nelle verifiche di agibilità con categoria E sui quali è possibile intervenire ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790/09.
L’art. 8 detta norme transitorie, mentre l’art. 9 riguarda la costituzione della cosiddetta Rappresentanza dei Piccoli Comuni, allo scopo di rendere più efficace e integrata la ricostruzione del territorio.
Scarica il decreto per la ricostruzione dei centri storici



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