POWDER ALARM: SICUREZZA IN MONTAGNA!!!

Questo messaggio e' rivolto a tutti i FREERIDERS o sedicenti tali... La neve e' arrivata e con essa inizia a girare nel cervello il demone dell freeride; chi e' posseduto da questo diavolo sa bene che quando la polvere chiama il cervello smette di funzionare...ma non dovrebbe essere così!!! Il Freeride e tutto quello che riguarda l'alpinismo invernale e' regolamentato,oltre che dal BUONSENSO e dalla PREPARAZIONE soggettiva in materia, da leggi che sfociano sul penale...

La Legge24 Dicembre,n.363 (Gazzetta ufficiale n.3 del 5 gennaio 2004) Art.17 (sci fuori pista e scialpinismo) dice:
1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.
Questa legge puo' essere interpretata nel seguente modo: se hai l'attrezzatura (OLTRE CHE LE CAPACITA' E LA PREPARAZIONE PER USARLA n.d.r.) puoi fare freeride purche' non causi problemi agli altri a patto che non ci sia un' ORDINANZA che vieta il passaggio in determinate zone...quindi e' bene sempre informarsi se sussistono tali divieti e soprattutto INFORMARSI SUL REALE GRADO DI PERICOLO VALANGHE (http://www.aineva.it/)

A questo punto pero' bisogna sapere anche che c'e' un'altra legge del codice penale che rende colpevole chi stacca una valanga indipendentemente dalle conseguenze della valanga.
Il problema in Italia è proprio la presenza del reato di valanga colposa previsto dagli articoli 426 e 449 del codice penale che puniscono chi crea non volontariamente una valanga indipendentemente dalla sua effettiva potenzialità lesiva (e quindi dal fatto che arrivi o meno in pista, faccia danni o morti) . La norma maggiormente criticata e' proprio questa : l’art. 426 del codice penale nella sua fattispecie colposa prevista dall’art. 449 c.p. (Riporto il testo delle due norme. Art. 426 c.p. che stabilisce la pena nel caso di valanga dolosa (volontaria): “Chiunque cagiona un’inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.” ; Art. 449 c.p. che stabilisce la pena nel caso di colpa e non dolo: “Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’articolo 423-bis, cagiona per colpa un disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.”

Concludendo, oltre ad avere il cervello connesso e l' Artva acceso, e' necessaria una forte dose di buonsenso e preparazione quando si va fuori dalle piste!!!Se non siete sicuri delle vostre capacita' armatevi di buonsenso e contattate le Guide Alpine per fare freeride in sicurezza!!!

HAVE A NICE POWDER
Vincenzo

- da ABRUZZOVERTICALE -



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